Informazioni

L'Albo pretorio è la sezione dei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici dove vengono pubblicati gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale. Nell'Albo Pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento.
L’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che “a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
Ogni tipologia di documento deve rimanere "pubblica", consultabile da tutti, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell'evento ecc.. La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15 , qualora non sia indicata dalla Legge o da un Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa. La legge stabilisce per ciascuna tipologia di atto il periodo di affissione (con i termini di “affissione” e “defissione” va inteso l’inserimento e la rimozione di un documento nell'albo pretorio). Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto degli atti.

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