Gestione degli infortuni

Nell’ipotesi di infortunio che coinvolga un alunno, un docente o un dipendente numerosi sono gli adempimenti da porre in essere.

In primo luogo deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci (se l’infortunato è uno studente tramite il docente della
propria classe).
Successivamente si deve provvedere all’acquisizione di tutti gli elementi informativi, quali dichiarazioni spontanee di alunni o testimonianze scritte delle persone che hanno assistito all’accaduto. Il dirigente deve richiedere sollecitamente una relazione dell’accaduto, nella quale devono essere indicati il giorno, l’ora, il luogo, l’attività, le modalità ed eventuali testimonianze.
La relazione sull’infortunio è altresì necessaria ai fini della difesa dell’amministrazione scolastica in un eventuale giudizio risarcitorio promosso dai genitori dell’alunno infortunato.
Pertanto, nel caso in cui venga iniziata una causa in seguito ad un infortunio occorso ad un alunno, il dirigente dovrà trasmettere all’Avvocatura dello Stato distrettuale competente una dettagliata relazione onde permettere la difesa in giudizio dell’Amministrazione.
L’infortunato deve far pervenire, con la massima urgenza, in segreteria il referto medico originale, non appena ne sia venuto in possesso, anche se assente dalle lezioni, per ogni infortunio a cui sia seguito un
accertamento ospedaliero o del medico curante.
La segreteria didattica provvederà all’annotazione sul registro degli infortuni di tutte le circostanze relative all’infortunio in caso di assenza di almeno un giorno. Infatti, le scuole di ogni ordine e grado sono obbligate alla tenuta di un registro degli infortuni, nel quale annotare cronologicamente gli eventi comportamenti assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Inoltre, deve essere assunto a protocollo, non appena se ne viene in possesso, il certificato medico prodotto.
In alcuni casi di infortunio è necessaria la denuncia all’INAIL (DPR 30/06/1965 n.1124): nei casi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ove l’infortunio comporti un’assenza con prognosi superiore ai tre giorni (compreso quello dell’evento), da inoltrare entro il termine di due giorni da quello in cui si è avuta notizia dell’infortunio stesso.
Dal portale SIDI sarà possibile elaborare e inoltrare la domanda di infortunio, come da procedura seguita dai nostri uffici e segreteria.

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